Qui puoi leggere lo STATUTO completo della nostra Associazione LIVE (statuto live onlus)
Associazione LIVE O.N.L.U.S. ha ricevuto dall‘Agenzia delle Entrate di Milano l’acronimo ufficiale ONLUS ed è regolarmente iscritta e riconosciuta nel Registro delle Onlus.

 

Statuto dell’Associazione LIVE – ONLUS

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione “Live – Onlus”, nel prosieguo semplicemente “Associazione”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (in breve “Onlus”) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997.
Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Monza.
L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo  4 – Scopi e finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza.
L’attività istituzionale di beneficenza sarà diretta ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati in persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero nei componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L’attività stessa verrà esercitata per mezzo di erogazioni in denaro o natura:

  • direttamente a favore di detti soggetti indigenti;
  • a favore di altri enti che operino direttamente nei confronti delle suddette persone;
  • a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operino nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

In particolare, l’Associazione si propone di:

  • previa disamina di richieste e istanze provenienti da singoli, dalla comunità o dagli enti locali, elaborare progetti periodici di sostegno a soggetti terzi bisognosi come sopra;
  • sostenere famiglie con membri affetti da gravi patologie necessitanti di cure presso istituti lontani dalla propria residenza anagrafica;
  • sostenere progetti elaborati da altre ONLUS, enti religiosi o enti pubblici a favore di soggetti bisognosi;
  • favorire l’inserimento di giovani in condizioni di grave disagio economico o familiare nel mondo della scuola e del lavoro, anche tramite apposite borse di studio.

Per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi anzidetti, ed in particolare della collaborazione con qualsiasi altra organizzazione avente scopi analoghi e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

Articolo 5 – Soci dell’Associazione

Sono soci dell’Associazione coloro che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell’organizzazione, vengano accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

  • presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
  • accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo stesso.

L’adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l’iscrizione nel libro soci dell’Associazione.

L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall’Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione all’Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall’Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.  La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Ai sensi dell’art. 24 del Cod. Civ., e dell’art. 5, comma 4 – quinquies lettera f), D.Lgs. 460/1997, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per: recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione.

L’Assemblea, può dichiarare l’esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

  1. non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
  2. svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
  3. leda l’immagine dell’Associazione.

L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell’assemblea dell’Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L’Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso il cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;
  2. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

  1. quote associative;
  2. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione;
  3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
  4. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
  5. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 8 – Albo dei Benemeriti

L’Associazione può istituire un Albo dei Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che – anche una tantum – contribuiscono in modo significativo con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Benemerito anche a personalità del mondo pubblico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

L’iscrizione nell’albo dei Benemeriti ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I Benemeriti non soci dell’Associazione non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Revisore Unico qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege;

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.  L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare, l’Assemblea ha il compito di:

  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Revisore Unico se istituito;
  3. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 18.

Articolo 11 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo fissati per l’adunanza.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all’Associazione.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Ciascun socio può rappresentare unicamente un altro socio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, resta a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell’Associazione.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a sette, eletti dall’Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente e – scegliendoli anche fra non soci – un Segretario e un Tesoriere dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo  dei membri del Consiglio stesso.   Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.
La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti espressi.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

  1. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  2. predisporre il bilancio preventivo dell’Associazione;
  3. predisporre il bilancio consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
  4. redigere a consuntivo la relazione annuale;
  5. determinare il piano di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale indicato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  6. deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci;
  7. stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell’assemblea;
  8. assumere eventuale personale dipendente, nei limiti della capacità di spesa dell’Associazione
  9. curare i rapporti con altre associazioni o organizzazioni sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

  1. ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  2. è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d’ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  3. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
  4. ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, ed ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
  5. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica tre anni o comunque non oltre la durata del Consiglio che lo ha eletto, e può essere rieletto.

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.
Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno dura in carica tre anni o comunque non oltre la durata del Consiglio che lo ha eletto, e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell’Associazione.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell’Associazione e di sovrintendere a tutta l’attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.
Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell’Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea in sede d’approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.
Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 16 – Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge.  E’ scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
Non può essere nominato Revisori Unico un componente del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell’Associazione.

Il Revisore Unico, se nominato, provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca. Il Revisore deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea  e del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Articolo 17 – Esercizi sociali e Bilancio

L’esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell’esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.
La  bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore Unico – se nominato – prima della discussione in Assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 – Scioglimento dell’Associazione

Qualora lo scopo dell’Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 del Codice Civile, l’Associazione si scioglierà.

A norma dell’art. 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. A cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea, dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D. Lgs. 460/1997 e dalla ulteriore normativa vigente in materia.